di Luigi Civolani:
IL CASO CLEMENTINO A NOCERA INFERIORE il 01 gennaio 2020 in concerto :
PREMESSA sul Fatto : oltre all’ uso delle parole e simbolismi inneggianti il cantante viene accusato di aver distribuito bustine,ma le accuse le rispedisce al mittente e cosi’ si difende .Egli attraverso un video, ha mostrato le bustine contenenti vari gadget, anche cover di cellulari con incise le frasi delle sue canzoni. video gli oggetti gettati tra la folla :” Non lanciamo certo cartine, marijuana o filtri al pubblico – ha detto il cantante – ma solo portachiavi “.
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Il Sindaco afferma: ” Stabiliremo cosa fare dopo il parere e le valutazioni della Procura di Nocera inferiore , per ora sospendiamo il pagamento della performance artistica”…
Vorrei ricordare ad ogni persona di buon senso che nella vita bisogna distinguere le opinioni da i reati , da i processi alle intenzioni non praticate nel contesto ne’ dalla persona inneggiante e ne da altri, e cosi’ distaccare un servizio reso da ogni altro conflitto in oggetto che non riguardi la prestazione di lavoro effettuata,che non c’ entra(in tal caso) con le parole pronunciate ed i simbolismi utilizzati dal cantante durante la performance artistica, riferendomi nello specifico a quella resa da CLEMENTINO , personaggio amorale indubbiamente controverso, aldila’ del fatto che piaccia o meno .
Nemmeno preferisco addentrarmi nella sciagurata scelta dell’ amministrazione Comunale di Nocera Inferiore, non generalista e pertanto , poco appropriata, decisa e prevista per Clementino per il 01 gennaio 2020 nella piazza del Municipio.
Ovviamente , nel caso Clementino fosse condannato, “lo scandalizzato Sindaco”, solo successivamente potrebbe chiedere gli eventuali “danni d’ immagine” o altro, ma per ora sarebbe meglio che diversamente “si guardi attorno”, e che pensi a ben altri danni, tra cui quello dell’ inquinamento ( ed altri),difatti in questo Paese forse moriremo piu’ di cancro che di CANNE…
Non mi addentrero’ , se non appena un tanto , quanto basta sull’ aspetto giuridico , ma tengo a premettere che Clementino è abitudinario a fare cio’ che ha fatto, è comportamento risaputo che accade ad ogni suo concerto , ovunque esso avvenga.
Pero’ mi sia consentito ricordare per logica e senza ombra di bigottismo , come diversamente fatto da taluni conservatori-reazionari , che in merito alla reazione del “buon Sindaco”, per logica inerente dovremmo denunciare per reato ogni opinionista o politico di turno nei salotti televisivi che propina a favore dell’ uso personale delle droghe leggere , ed inoltre non credo che nel contratto artistico fosse precisato il divieto di propaganda per tale oggetto conteplando una penale in denaro.
Qui’ non siamo in presenza a delinquere con accordi per la vendita di mariuana per fini di commercializzazione tra persone associate alla ricerca di consumatori, quindi trattasi di libera espressione, libero pensiero, e lo stesso dicasi per il proselitismo o l’ apologia.
Haime’ , l’ errore è sempre nella mente di chi scambia un problema etico e condivisibile, per reato, senza ravvedersi dell’ amoralita’( per altri immoralita’), del personaggio pubblico Clementino,e non distinguendo il proselitismo o l’ apologia delle droghe leggere tra quella lecita e quell’ altra illecita prevista dal nostro codice, (considerando pure le differenze tra istigazione ed apologia), ma sarebbe un discorso di competenze che non riguarda questo contesto e ne’ la mia competenza in materia su cui ognuno di voi potra’ approfondre la sua conoscenza senza entrare in sterili deliri emozionali ed affrontando la questione laicamente).
Per essere ancora “piu’ sottile” ed onesto intellettualmente , non posso non considerare pure la liberta’ di pensiero e di informazione, cosa buona che ognuno di noi dovrebbe fare aldila’ della propria…anche se avversa.Tutto deve rientrare nel patrimonio comune delle tradizioni costituzionali degli Stati dell’ Unione e del Consiglio D’ Europa , e pertanto esprimo e divulgo anche una sentenza della Corte del Tribunale monocratico di Rovereto (ma ce ne sono altre), che affonta e risolve giuridicamente tale questione, e che riporto integralmente nelle parti piu’ interessanti:
“L’aspetto che balza all’evidenza come rilevante e decisivo è particolarmente ricco e di grande respiro, attenendo alla definizione degli spazi di fatto e diritto entro i quali si configura e perfeziona l’esercizio della libertà di pensiero del singolo o della collettività.
La tematica degli stupefacenti e l’annoso conflitto/confronto sugli effetti (negativi o positivi) della cannabis vanno considerati solo interinali strumenti di detonazione della necessità di sancire, sempre e comunque, la reale ampiezza del diritto alla libertà di pensiero, espressione e comunicazione.
Sciolto, infatti, tale nodo preliminare, appare evidente come si possa identificare il crinale, lo spartiacque, fra la condotta illecita, integrante la violazione dell’art. 82 dpr 309/90 ed il comportamento che, invece, rientri nei parametri di liceità normativa.
In maniera estremamente corretta (si potrebbe dire, utilizzando un termine ultroneo al diritto, “laica”) il Tribunale esula da considerazioni di natura strettamente etiche o, più semplicemente, morali.
Il giudicante, in sentenza, non indulge, infatti, in moralismi di maniera, rifiutando con grande rigore e nettezza di scendere su di un piano valutativo, che risulti differente da quello strettamente giuridico e prendendo senza deroghe, come cardine basilare, da cui muovere il proprio articolato ragionamento, l’art. 21 della Costituzione, che è il paradigma ermeneutico per qualsiasi considerazione sul tema.
La sentenza, quindi, con puntualità, tratteggia e definisce il rapporto che intercorre fra l’art. 82 dpr 309/90 ed il citato art. 21 Cost., per poter pervenire all’identificazione dell’effettiva condotta che assume rilievo penalistico.
Significativo è, infatti, il passaggio nel quale si sostiene che “L’unica interpretazione costituzionalmente orientata di tali disposizioni (peraltro fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità) è nel senso che assumono penale rilevanza tutte quelle manifestazioni (verbali, scritte, comportamentali) che appaiono oggettivamente dirette a fornire consigli o indicazioni sull’uso o a convincere altri o ancora a far si che il destinatario della comunicazione sia portato ad accettare come valore positivo ed a praticare l’utilizzo di stupefacenti; una lettura più ampia si risolverebbe nel ritenere illecita in radice qualsiasi manifestazione di pensiero circa la non dannosità (o la limitata dannosità) dell’uso, anche come mera affermazione di principio,e finirebbe con il confliggere irrimediabilmente con il canone dettato dall’art. 21 della Costituzione”.
Del tutto condivisibile appare, inoltre, il giudizio di irrilevanza della condivisibilità o meno dell’opinione che il singolo partecipe al forum manifesti in tale contesto (con riferimento alle tematiche concernenti l’uso di stupefacenti o la coltivazione di piante destinate alla produzione a fini personali di tale sostanza).
Appare, così evidente, la salvaguardia dell’autonomia del giudizio strettamente giuridico, rispetto a quello puramente etico, nel momento in cui si considera una posizione interpretativa od un’opinione che si soffermi (ed affermi) sulla non nocività dell’assunzione di specifiche sostanze stupefacenti, quale può essere ad esempio la cannabis.
E’ gioco forza rimarcare, poi, un diritto del singolo che può e deve essere assimilato allo specifico diritto di cronaca, proprio del giornalista, laddove sia percebile la sussistenza del parametro dell’utilità sociale alla diffusione della opinione.
E’, inoltre, evidente che anche la forma, con la quale la posizione personale del singolo si esprime, assume una valenza significativa ed importante, dovendosi ritenere anche in questo ambito – seppur implicitamente e de relato – operativo l’istituto della continenza del fatto narrato o rappresentato.
Esemplificativamente non è revocabile in dubbio che, nella fattispecie, concreta, i messaggi contenuti nel forum incriminato fossero improntati alla volontà di dare corso ad un confronto fra posizioni, spesso tra loro differenti, in ordine alla coltivazione ed all’uso terapeutico e non della cannabis.
Il confronto ideologico, che veniva svolto dagli utenti sotto l’egida di un moderatore, previo accesso in zone del sito che presupponevano una registrazione, una volta letta un finestra popup contenente avvertenze di carattere giuridico, si sosteneva, comunque, anche sulla base di cognizioni e considerazioni di carattere scientifico, che miravano a non banalizzare la trattazione delle tematiche in oggetto.
D’altronde la stessa sentenza individua la sussistenza del carattere di offensività della fattispecie penale di cui all’art. 82 dpr 309/90, solo quando si percepisca dalla condotta incriminata un’oggettiva connotazione dell’uso di suggerimenti, o di consigli che concernano sia la coltivazione che l’assunzione, “indicazioni e quant’altro denoti che la condotta è posta in essere per determinare o convincere altre persone, ancorché tale finalità non venga in concreto a realizzarsi”.
Rapportando il ragionamento al caso concreto, va osservato che non è stata, quindi, ravvisata alcuna forma di immotivata o smodata esaltazione di condotte illecite, come, invece, avvenuto in altre situazioni, risolte con decisioni del tutto opposte a quella in commento.
Quelli sin qui sottolineati appaiono, dunque, i limiti oggettivi all’estrinsecazione della libertà di manifestazione del pensiero prevista dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La Suprema Corte di Cassazione, Sez. III civ., con la sentenza 17 Luglio 2007, n. 15887 (rv. 598667) , M.F. c. RCS Editori S.p.A., in Mass. Giur. It., 2007 ha, addirittura, operato – a ritroso – un collegamento fra le due norme testè richiamate con il testo della Costituzione europea, la quale, con una formula più vasta, prevede sotto il valore universale della libertà, all’art. 2, 71, la libertà di espressione e di informazione.
Si legge testualmente, infatti, che la libertà di espressione costituisce una formula “da interpretarsi secondo l’Addendum 22 al documento CIG 87/04 (agosto 2004), in conformità dell’art. 10 della CEDU, che prevede, al comma secondo, limiti di ordine pubblico o di interessi fondamentali della persona, quali la salute, la reputazione o diritti fondamentali (come la dignità, la presunzione di innocenza, etc.) anche tenendo presente che le Corti europee di Giustizia di Lussemburgo (sentenza 8 luglio 1999 in causa 150/98) e di Strasburgo (sentenza 21 gennaio 1999, *******) considerano la libertà di informazione come un patrimonio comune delle tradizioni costituzionali degli Stati dell’Unione e del Consiglio d’Europa”.
La sentenza del Tribunale di Rovereto si pone, dunque, come naturale continuità dell’unico importante precedente in materia, costituito dalla nota e datata sentenza della Sez. VI, 5 Marzo 2001, n. 16041, ***** e ***** e altri, Riv. Pen., 2001, 637.
In tale occasione, il giudice di legittimità ha precisato che “Non costituisce condotta idonea ad integrare il reato di cui all’art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990 (istigazione all’uso di sostanze stupefacenti) quella di chi, mediante volantinaggio, propagandi la “non nocività” di sostanze quali, nella specie, “hashish e marijuana” con ciò implicitamente contestando l’inclusione, posta dal legislatore, di queste ultime sostanze fra quelle stupefacenti; infatti la mera critica della legislazione vigente e la diffusione di una sensibilità culturale volta alla “deletio legis” non integrano una forma di istigazione penalmente rilevante, ma costituiscono espressione della libertà di manifestazione del pensiero”.
Rimini, lì 10 Gennaio 2008
Quindi , sul caso Clementino, meglio concludere “CHE NON ERA PROPRIO IL CASO di INTERVENIRE”.
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